L’Italia verso il referendum (parte 4).

(di Biagio Mannino – Giornalista  – iscritto all’ODG FVG – esperto di politica internazionale e analisi della comunicazione).
In cosa si differenzia la Costituzione riformata da quella vigente?
Attraverso un percorso comunicativo alquanto discutibile, si sostiene che la riforma sia indirizzata, se non esclusivamente, almeno in gran parte al Senato.
In realtà è l’intero assetto della seconda parte del testo costituzionale ad essere modificato poiché, il principio base del bicameralismo perfetto viene trasformato in un bicameralismo del tutto asimmetrico con un forte sbilanciamento a favore della Camera dei Deputati.
Di conseguenza, se osserviamo che il sistema parlamentare italiano si basa proprio su un sistema di pesi e contrappesi, è assolutamente riduttivo definire con l’espressione “riforma del Senato” l’iter intrapreso.
Vediamo, in modo schematico, cosa cambia:
COSTITUZIONE VIGENTE:
  1. Sistema bicamerale perfetto (le due Camere hanno funzioni medesime tra le quali la funzione legislativa e la funzione di dare e togliere la fiducia al Governo).
  2. La Camera dei Deputati ha 630 membri.
  3. Il Senato ha 315 membri.
COSTITUZIONE RIFORMATA:
  1. Il bicameralismo è assolutamente imperfetto.
    La funzione legislativa è di pertinenza della Camera dei Deputati, la quale esercita la funzione di dare e togliere la fiducia al Governo.
    Il Senato si occupa di materia regionale e di relazioni con la UE.
  2. La Camera dei Deputati ha 630 membri.
  3. Il Senato ha 100 membri.
La riforma è molto più articolata e complessa ed affronteremo questi aspetti successivamente così come gli aspettti legati ai Senatori a vita ed i Senatori di Diritto a vita.
Intanto occorre riflettere su questi primi punti.
Mentre nella Costituzione vigente le leggi vengono approvate dalle due Camere, seguendo un iter sì complesso ma voluto a garanzia e tutela dei cittadini, nella Costituzione riformata le leggi sono di pertinenza della sola Camera dei Deputati. Questo velocizza il percorso di approvazione ma toglie una funzione di controllo tra le due Camere.
Analogamente quel rapporto che si instaura tra il potere legislativo (Parlamento) ed esecutivo (Governo), basato appunto sulla fiducia, diviene pertinenza della sola Camera dei Deputati la quale vede in sé concentrata la funzione legislativa e la capacità di “fiduciare o sfiduciare” il Governo.
Se le metodologie di una visione della politica sempre più globalizzata impongono la dinamicità, analogamente, le esigenze di garanzia impongono la presenza di elementi che costituiscano dei punti di sostanziale equilibrio tra i poteri.
In questo caso il forte sbilanciamento non trova alcun “salvagente”.
Nei sistemi monocamerali o bicamerali imperfetti presenti nel mondo, le limitazioni sono date dalla legge elettorale che, quasi sempre, è di tipo proporzionale.
Nel caso specifico della riforma costituzionale italiana è affiancata una legge elettorale, l’Italicum, che dà un premio di maggioranza alla lista che ottiene il 40% dei consensi alle elezioni o, in alternativa, vince il ballottaggio successivo.
Questo implica che sia la fiducia al Governo che la capacità di fare le leggi diviene esclusiva pertinenza di una forza politica unica e ciò implica una mancanza di punti di equilibrio.
Se consideriamo poi che i componenti del Senato verranno delegati dalle Regioni in attesa di una legge che ne regolamenti l’accesso, è facile intuire che la sovranità popolare sancita dal secondo comma dell’art. 1 è messa fortemente in discussione.
Vero è che un sistema di questo tipo collocherebbe l’Italia come tra le nazioni più rapide nella capacità decisionale ed esecutiva. Ma un dubbio si pone: l’Italia è matura per un sistema di questo tipo, sostanzialmente slegato da vincoli, quando sistemi ben più antichi e consolidati, come quello degli USA, hanno punti di equilibrio e contrappesi?