L’Italia verso il referendum (parte 4).

(di Biagio Mannino – Giornalista  – iscritto all’ODG FVG – esperto di politica internazionale e analisi della comunicazione).
In cosa si differenzia la Costituzione riformata da quella vigente?
Attraverso un percorso comunicativo alquanto discutibile, si sostiene che la riforma sia indirizzata, se non esclusivamente, almeno in gran parte al Senato.
In realtà è l’intero assetto della seconda parte del testo costituzionale ad essere modificato poiché, il principio base del bicameralismo perfetto viene trasformato in un bicameralismo del tutto asimmetrico con un forte sbilanciamento a favore della Camera dei Deputati.
Di conseguenza, se osserviamo che il sistema parlamentare italiano si basa proprio su un sistema di pesi e contrappesi, è assolutamente riduttivo definire con l’espressione “riforma del Senato” l’iter intrapreso.
Vediamo, in modo schematico, cosa cambia:
COSTITUZIONE VIGENTE:
  1. Sistema bicamerale perfetto (le due Camere hanno funzioni medesime tra le quali la funzione legislativa e la funzione di dare e togliere la fiducia al Governo).
  2. La Camera dei Deputati ha 630 membri.
  3. Il Senato ha 315 membri.
COSTITUZIONE RIFORMATA:
  1. Il bicameralismo è assolutamente imperfetto.
    La funzione legislativa è di pertinenza della Camera dei Deputati, la quale esercita la funzione di dare e togliere la fiducia al Governo.
    Il Senato si occupa di materia regionale e di relazioni con la UE.
  2. La Camera dei Deputati ha 630 membri.
  3. Il Senato ha 100 membri.
La riforma è molto più articolata e complessa ed affronteremo questi aspetti successivamente così come gli aspettti legati ai Senatori a vita ed i Senatori di Diritto a vita.
Intanto occorre riflettere su questi primi punti.
Mentre nella Costituzione vigente le leggi vengono approvate dalle due Camere, seguendo un iter sì complesso ma voluto a garanzia e tutela dei cittadini, nella Costituzione riformata le leggi sono di pertinenza della sola Camera dei Deputati. Questo velocizza il percorso di approvazione ma toglie una funzione di controllo tra le due Camere.
Analogamente quel rapporto che si instaura tra il potere legislativo (Parlamento) ed esecutivo (Governo), basato appunto sulla fiducia, diviene pertinenza della sola Camera dei Deputati la quale vede in sé concentrata la funzione legislativa e la capacità di “fiduciare o sfiduciare” il Governo.
Se le metodologie di una visione della politica sempre più globalizzata impongono la dinamicità, analogamente, le esigenze di garanzia impongono la presenza di elementi che costituiscano dei punti di sostanziale equilibrio tra i poteri.
In questo caso il forte sbilanciamento non trova alcun “salvagente”.
Nei sistemi monocamerali o bicamerali imperfetti presenti nel mondo, le limitazioni sono date dalla legge elettorale che, quasi sempre, è di tipo proporzionale.
Nel caso specifico della riforma costituzionale italiana è affiancata una legge elettorale, l’Italicum, che dà un premio di maggioranza alla lista che ottiene il 40% dei consensi alle elezioni o, in alternativa, vince il ballottaggio successivo.
Questo implica che sia la fiducia al Governo che la capacità di fare le leggi diviene esclusiva pertinenza di una forza politica unica e ciò implica una mancanza di punti di equilibrio.
Se consideriamo poi che i componenti del Senato verranno delegati dalle Regioni in attesa di una legge che ne regolamenti l’accesso, è facile intuire che la sovranità popolare sancita dal secondo comma dell’art. 1 è messa fortemente in discussione.
Vero è che un sistema di questo tipo collocherebbe l’Italia come tra le nazioni più rapide nella capacità decisionale ed esecutiva. Ma un dubbio si pone: l’Italia è matura per un sistema di questo tipo, sostanzialmente slegato da vincoli, quando sistemi ben più antichi e consolidati, come quello degli USA, hanno punti di equilibrio e contrappesi?
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L’Italia verso il referendum (parte 3).

(di Biagio Mannino – Giornalista  – iscritto all’ODG FVG – esperto di politica internazionale e analisi della comunicazione).
La modifica di una Costituzione lascia immaginare che questa venga fatta per modernizzarla, renderla semplice nell’interpretazione, agile nell’applicazione, contemporanea e, quindi, al passo con i tempi.
Poiché, come abbiamo detto nella prima puntata, una Costituzione è la  norma base di riferimento dell’ordinamento giuridico di uno Stato, questa deve necessariamente fissare dei punti e contemporaneamente avere delle caratteristiche di programmaticità per il legislatore.
Cosa significa tutto ciò?
Significa che la Costituzione dà delle indicazioni ed all’interno di queste il legislatore si muove.
Di conseguenza le Costituzioni più sono brevi e maggiore è il livello di agilità di uno Stato, più sono lunghe è maggiore è il livello di rigidità in cui lo stesso si trova.
Una Costituzione si definisce lunga quando ha un numero consistente di articoli che la compongono.
E’ altrettanto lunga una Costituzione che, pur composta da un numero ridotto di articoli, sia caratterizzata da una complessa  interpretazione di questi, dovuta proprio alla loro singola lunghezza.
In definitiva l’efficienza di un testo costituzionale è dato dalla più semplice interpretazione possibile.
La Costituzione Italiana non è considerata lunga e non è neppure tra le più brevi.
Si pone, con i suoi 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali (nella versione del 1948, 134 articoli dal 2001) come un testo di sicura e buona agilità. Sarebbe sufficiente… applicarla.
Sul tema dell’applicabilità torneremo successivamente. Intanto osserviamo come la riforma dovrebbe, secondo quanto detto, semplificare la Costituzione figlia dei Padri Costituenti eletti dal popolo italiano il 2 giugno 1946.
Secondo il principio sopra espresso è facile immaginare che si sia raggiunta quanto meno una semplificazione interpretativa del testo ed invece, nonostante la riduzione a 131 articoli,… così non sembra.
Un esempio è ben rappresentato dall’art. 70 che è possibile leggere nell’immagine (figure  A e B).
(Nota per la lettura: a sinistra il testo dell’attuale  Costituzione del 1948, a destra il testo della riforma 2016 – fig. A e B)
fig A rif cost art 70
fig B rif cost art 70
Come è possibile notare non solo la lunghezza aumenta in modo considerevole ma anche l’interpretazione diviene complessa, non evidentemente chiara, fonte di differenti valutazioni e questo di conseguenza, porta non ad uno snellimento bensì ad un irrigidimento della comprensione e dell’applicabilità del funzionamento dello Stato.
Il problema che si pone è evidente già nell’immagine visiva del testo riformato.
La necessità che la lettura di una Costituzione richiede è quella di dare un messaggio che non crei situazioni conflittuali nell’interpretarlo e sia evidente nei contenuti e nelle indicazioni.
Nel caso dell’art. 70, in particolare, viene trattata la funzione legislativa.
Non possiamo dimenticare che alla base del principio di democrazia c’è proprio la funzione legislativa che, accanto a quella esecutiva e giudiziaria, rappresenta la così detta separazione dei poteri.
Ed è qui che la riforma mostra un punto di debolezza poiché nell’esprimere quei contenuti fondamentali mostra complesse articolazioni quando invece è la semplificazione ad essere strutturalmente fondamentale.
Cari lettori, siamo solo agli inizi di un percorso analitico della riforma costituzionale 2o16
sotto gli aspetti non solo giuridici ma anche politici.
Vi invito perciò a continuare a seguire queste “pillole” informative.
Nota: i testi delle fig. A e B sono tratti da: Riforma  costituzionale. Testi a confronto. – edito da PD – Partito Democratico – Genova.

L’Italia verso il referendum (parte 2).

di Biagio Mannino – Giornalista  – iscritto all’ODG FVG – esperto di politica internazionale e analisi della comunicazione).
Cari lettori, a distanza di una settimana dalla pubblicazione del primo post dedicato alla riforma costituzionale 2016, vi presento oggi la seconda parte di questo percorso a tappe verso il referendum confermativo il quale, come ben saprete, non ha ancora una data definita. Si parlava di ottobre, adesso di novembre.
Nella puntata precedente ci siamo posti alcune domande, per così dire, di base.
Oggi parleremo delle motivazioni che spinsero i Padri Costituenti a scrivere il testo tuttora vigente, pur con qualche modifica apportata nel tempo, e le motivazioni che hanno spinto il PD ed il Nuovo Centro Destra, con l’appoggio anche di altri, a modificarlo radicalmente nella sua seconda parte.
Il 1946 rappresenta, per la storia italiana, un punto di svolta.
L’esito del referendum trasformò l’Italia da una Monarchia in una  Repubblica in un momento storico dove le ideologie politiche erano fortemente divergenti e la conclusione della seconda guerra mondiale lasciava un’Europa distrutta in un sostanziale terreno di ipotetiche e possibili contrapposizione tra quelli, che poi, sarebbero divenuti i due blocchi storicamente riconosciuti: l’ovest, sotto l’egemonia degli USA e l’est sotto quella dell’URSS.
In definitiva la guerra fredda trovava in Berlino la sua immagine e nella Cortina di Ferro, che, come diceva Churchill, scendeva da Stettino sul Baltico a Trieste sull’Adriatico, la sua concretizzazione.
In questo caotico scenario quegli uomini e quelle donne, eletti il 2 giugno 1946, si trovarono a lavorare assieme, con ideologie ed appartenenze politiche assolutamente differenti con un solo obiettivo: mai più come prima, dove per “prima” si intendeva l’esperienza fascista.
La nuova Italia doveva garantire sì i doveri dei cittadini ma soprattutto tutti quei diritti che il regime autoritario e la condizione monarchica, aveva precedentemente caratterizzato la vita degli italiani.
Se l’art. 1 al I comma, sottolinea con forza che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, il II comma dice che “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Di conseguenza il principio di Res Pubblica trova un rafforzativo nel concetto di democrazia e ulteriormente evidenziato dall’appartenenza della sovranità al popolo. Il tutto recitato dall’art. 1 come in una sorta di apertura del testo costituzionale.
La Costituzione tutela tutti e i diritti di tutti proprio per opporsi al tragico recente passato ed entrare in un percorso nuovo.
Ma la garanzia di democraticità è data anche dal funzionamento dello Stato che deve consentire la partecipazione dei cittadini in tutti i suoi settori incluso quello politico.
Il voto diviene lo strumento primo nell’esercizio di questo diritto e la garanzia è data dall’equilibrio in cui gli organi dello Stato si trovano ad essere, ad incominciare proprio dal… bicameralismo perfetto.
E’ il bicameralismo perfetto ad essere la tutela del controllo di quello che è, non dimentichiamolo, l’istituzione sovrana, dotata del potere legislativo e di quello di consentire all’esecutivo, il Governo, appunto, di governare.
Il Parlamento si auto controlla attraverso il bicameralismo perfetto e consente o meno al Governo di Governare: un equilibrio tra poteri.
Il 1989, così come il 1946, rappresenta una svolta nel panorama politico globale.
Il 9 novembre 1989, sotto i colpi dei picconi del popolo tedesco, quel muro, il muro di Berlino, simbolo della divisione europea post seconda guerra mondiale, crolla ed apre la via non solo a quella che diverrà l’Unione Europea, ma alla completa ridistribuzione dei punti di equilibrio nel contesto globale.
Non più USA ed URSS ma USA, Russia, UE, Cina, Giappone, India.
Un contesto dove è la finanza a diventare egemonica a tal punto da far riflettere sull’effettiva concretezza della forza delle sovranità degli Stati e il caso Grecia ci invita a riflettere.
In un contesto globalizzato anche gli Stati si trovano nella necessità di doversi modernizzare, o quanto meno attrezzare ad affrontare le sfide del nuovo millennio.
Il punto interrogativo è rappresentato proprio dalle Costituzioni  poiché in molti casi si rivelano più un ostacolo che un vantaggio difronte all’energica capacità del business internazionale.
In Italia si discute e si discute molto sull’opportunità di affrontare un rinnovamento del testo costituzionale al fine di renderlo più agile.
Tuttavia il cittadino deve essere consapevole di cosa significhi modificare una Costituzione in nome di una competitività internazionale e, inoltre, se le modifiche apportate vadano in quella direzione.
Molte sono le considerazioni dei promotori del SI alla riforma. Tutte però non forniscono alcun senso di soddisfazione ma portano ad una sorta di minimo appagamento di fronte al cambiamento: purché si cambi… va bene tutto.
Attenzione però che, una volta cambiata, il ritorno indietro non è possibile e i vantaggi o gli svantaggi non sono assolutamente assicurati.
Non dimentichiamo che… nulla è gratis!

L’Italia verso il referendum (parte 1).

(di Biagio Mannino – Giornalista  – iscritto all’ODG FVG – esperto di politica internazionale e analisi della comunicazione).
Inizia con questo post un percorso, per così dire, a puntate, dedicato al referendum confermativo della riforma costituzionale 2016.
E’ questo il tentativo di dare risposta alle numerose richieste giunte e nella speranza di chiarire i contenuti di una riforma che, al momento, non sono trattati in modo adeguato.
Un percorso, come detto, a puntate, in modo da, passo dopo passo, avere un’immagine complessiva, giuridica e politica, di quanto accade.
Incominciamo dall’inizio: cos’è una Costituzione?
Una Costituzione è la norma base di un ordinamento giuridico di uno Stato, il punto di riferimento. Per semplificare, potremmo dire che la Costituzione è “il libretto di istruzioni di uno Stato”.
La Costituzione italiana viene considerata, non a torto, se non la, una delle più belle del mondo, dove, con l’espressione “bella” si indica non solo un gusto estetico ma anche un insieme di elementi che la rendono completa nell’espressione sia dei diritti, dei doveri e del funzionamento dello Stato di cui tutti i cittadini fanno parte.
Come nasce la Costituzione?
Era il 2 giugno del 1946 quando gli italiani votarono per delegare 556 uomini e donne, dando loro l’onore e la responsabilità di traghettare un’Italia distrutta dalle vicende belliche verso uno Stato democratico, moderno ed adatto ad inserirsi nel nuovo assetto internazionale.
La Monarchia era stata sconfitta nel referendum e la Repubblica nasceva in un clima sicuramente incerto ma ricco di volontà di fare bene.
Il 22 dicembre 1947 il testo costituzionale venne approvato, il 27 dicembre promulgato e, il primo gennaio 1948, entrò in vigore.
I Padri costituenti erano rappresentanti della società italiana, in tutte le sue articolate e contrastanti manifestazioni. Rappresentanti della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista, del Partito Socialista, e tutte le altre forze politiche, pur eredi della tormentata storia recente, pur nella dura contrapposizione, collaborarono ed accettarono il dialogo per arrivare al documento finale: la Costituzione della Repubblica Italiana.
E’ una Costituzione vecchia quella italiana?
Se per “vecchia” si intende l’età, la Costituzione italiana ha 68 anni.
Verrebbe da chiedersi se all’età di 68 anni si sia “vecchi”, “anziani” o altro. Giudichino i lettori. Il fatto è che non è l’età di una Costituzione a sancirne la validità quanto i suoi contenuti e, in merito a questo, la Costituzione italiana, ne ha moltissimi che guardano, ancora oggi, non solo al presente ma anche al futuro.
Un esempio? L’art. 9 che tutela il paesaggio. Oggi più che mai, un’esigenza fondamentale.
Come si modifica la Costituzione?
Lo dice la Costituzione stessa, all’art. 138.
Un percorso lungo e difficile, voluto proprio per garantire che i contenuti e l’assetto di sostanziale equilibri tra i poteri, fosse garantito e difeso.
Di fatto la Costituzione si modifica iniziando da una delle due Camere, Camera dei Deputati o Senato. Dopo l’approvazione nella prima delle due Camere si passa alla seconda che se approva le modifiche, consente di proseguire con l’iter.
Questo prevede una pausa, di tre mesi, dopo la quale si torna alla prima Camera e, questa volta, la riforma deve essere approvata almeno a maggioranza assoluta così come deve avvenire nella seconda Camera.
Se tutto ciò accade, entro tre mesi deve essere effettuata la richiesta per un referendum al quale sono chiamati tutti i cittadini i quali confermeranno o meno le modifiche.
Se confermeranno la riforma è completata, se non confermeranno la Costituzione non verrà modificata e tutto resterà come prima.
Tutta la Costituzione italiana è impostata su un criterio logico: se una riforma viene approvata con una maggioranza assoluta ma non qualificata ( i 2/3 dei componenti), in nome della rappresentatività del popolo, il referendum diviene l’espressione della volontà di coloro che non sono rappresentati nella volontà del cambiamento.
Essendo la Costituzione la “legge di tutti”, l’abbinamento doppio percorso parlamentare più referendum diviene il completamento dell’iter con il coinvolgimento di tutte le parti: delegati e deleganti.
Cari lettori, vi invito a leggere la prossima puntata di quello che non è un romanzo ma un tentativo, schematico, di orientamento alla riforma.